PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 2018-02-07T17:47:00+00:00

Come previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve effettuare una “Valutazione del rischio di fulminazione diretta e indiretta” per tutti gli ambienti ove si svolgano attività di lavoro; per la procedura da seguire si fa riferimento alla norma tecnica CEI EN 62305-2. Se, a seguito di tale valutazione, risulti che il rischio da fulminazione sia inferiore al rischio tollerabile ammesso, non sono necessarie particolari protezioni (c.d. “impianto autoprotetto”). In caso contrario, il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori accettabili. Tra le misure di protezione vi può essere la realizzazione di un impianto di protezione da scariche atmosferiche esterno (LPS). Si precisa, inoltre che, secondo quanto previsto nella norma tecnica EN 62305 e successiva variante V1, la valutazione del rischio di fulminazione secondo la nuova norma deve essere rifatta anche se si era già effettuata una valutazione del rischio secondo la precedente norma CEI 81-4. Nel caso di installazione di impianti di protezione da scariche atmosferiche esterne il datore di lavoro dovrà comunicare all’ARPA/ ULS e all’ INAIL la messa in servizio degli impianti, inviando copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore al termine dell’esecuzione del parafulmine; dovrà inoltre provvedere alla verifica periodica degli impianti stessi. Si fa presente, infine che, se dalla valutazione del rischio di fulminazione risultasse necessaria la sola installazione di scaricatori di sovratensione (ma non dell’impianto di protezione esterno), il datore di lavoro non deve in questo caso procedere alla denuncia dell’impianto di protezione da fulmini.

La verifica degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (LPS – Lightning Protection System) deve essere richiesta ad un organismo abilitato secondo la periodicità prevista dalle vigenti normative.

FASI DELLA VERIFICA

FREQUENZA DELLE VERIFICHE DI LEGGE

La periodicità delle suddette verifiche  dipende dal tipo di impianto.
Gli impianti di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati ogni:

  • due anni, studi medici, cantieri, luoghi a maggior rischio in caso d’incendio (ad es. attività soggette al Certificato Prevenzione Incendi), impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
  • cinque anni in tutti gli altri casi.

ORGANISMO ABILITATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SECONDO DPR 462/01  – Scarica