STORIA DELLA LEGISLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 2018-03-03T18:24:55+00:00

Storia della legislazione degli impianti elettrici

Il primo accenno agli impianti elettrici su una legge italiana fu negli anni trenta introducendo nel codice penale un articolo e negli anni quaranta, il concetto di sicurezza sul lavoro nel codice civile.

Però, il primo grande provvedimento legislativo in Italia per la prevenzione degli infortuni, fu il D.P.R. 547/55 con i suoi 388 articoli.

Nel 1956 entrò in vigore il D.P.R. 164 che regolamentava nello specifico i cantieri edili mentre nel marzo dello stesso anno il D.P.R. 303 regolamentava gli aspetti sanitari nei luoghi di lavoro.

Nel 1968 la legge 186 (formata da solo 2 articoli) affermava che “Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte.” e che “I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano ( CEI ) si considerano costruiti a regola d’arte.”

Il limite di questa legge è che nel caso non fosse stata rispettata, NON erano previste delle sanzioni.

I due provvedimenti legislativi che portarono all’attenzione della popolazione l’importanza della prevenzione e dell’obbligo che gli impianti elettrici dovevano corrispondere ai requisiti minimi ai fini della sicurezza sono stati: il D.Lgs. 626 del 94 e la legge 46 del 90.

Il primo ha portato in dote la novità del dover considerare e valutare i rischi presenti in azienda, di conseguenza cercar di trovare le soluzioni alla loro risoluzione. Il secondo ha fissato due grandi principi:

  • Il primo è che gli impianti elettrici possono essere realizzati solo da chi ha dei requisiti riconosciuti dalla camera di commercio.
  • Il secondo è che ogni impianto elettrico DEVE avere la “dichiarazione di conformità”.

La Legge 46/90 dopo molti rinvii ha trovato la sua applicabilità solo a fine dicembre 1998

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 del DM 22 gennaio 2008 n. 37 inizia una nuova pagina della storia installativa italiana Il nuovo DM 37/08 che sostituisce la legge 46/90 è entrato in vigore il 27 marzo 2008 (quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). Nella stessa data sono stati abrogati (ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 28/12/06 n. 300, convertito con modifiche dalla legge 26/02/07 n. 17):

– gli articoli da 107 a 121 del DPR 380/01 (capo V);

–  il DPR 447/91;

–   la legge 46/90 ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento dell’attività di normazione tecnica), 14 (Verifiche) e 16 (Sanzioni).

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTI IN AZIENDA

Nel tempo ci sono state varie evoluzioni legislative, quindi bisogna ragionare in base alla data di inizio attività.

Dal 1955 al Gennaio 2002 tutte le ditte che avevano lavoratori subordinati o ad essi equiparati dovevano secondo il DPR 547 DEL 1955, presentare il modello ministeriale “Verifiche Impianti di Messa a Terra” modello B (DM 12/09/59), solitamente di colore rosa. Tale documento doveva essere firmato dal datore di lavoro e presentato in duplice copia all’ENPI (Ente Nazionale Previdenza Infortuni) fino al 1975 anno di scioglimento e poi alle ASL.

Al datore di lavoro ritornava una copia debitamente timbrata e firmata dall’ente pubblico che doveva essere conservata nei propri uffici.

In caso di una verifica ispettiva era sufficiente esibire tale documento. La verifica infatti era a carico dell’ente pubblico senza bisogno di richiederla. Se durante una verifica ispettiva risultava che la ditta non aveva presentato tale documentazione si apriva un procedimento penale a carico del datore di lavoro.

Le verifiche dovevano avere una cadenza biennale ma considerato la carenza di personale risultava molto difficile all’ente garantire tale periodicità.

Per il controllo dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il procedimento era leggermente diverso. A seguito del DPR 547/55 venne emanato il DPR 689 del 59 che era composto da due tabelle.

La prima tabella formata da 54 punti, prendeva in considerazione le lavorazioni che si svolgevano in azienda.

La seconda di soli 7 punti prendeva in considerazione le dimensioni dell’azienda. Era semplice in questo modo anche per il datore di lavoro verificare se la sua azienda rientrava nell’obbligo di presentazione.

Nel caso il datore di lavoro accertava che la sua azienda rientrava in uno dei punti di queste due tabelle, doveva presentare il modello “A” “Controllo Installazioni e Dispositivi Contro le Scariche Atmosferiche” nei stessi modi del modello “B”. C’era in realtà l’obbligo della presentazione del modello “A” anche per chi aveva in azienda i camini industriali e strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, e grandi recipienti ed apparecchi metallici situati all’aperto. Questo obbligo è decaduto nel 2008 quando è entrato in vigore del D-Lgs 81/08 che ha abrogato il DPR 547/55.

MODELLO A

Il D.Lgs 81/08, all’articolo 84 – Protezioni dai fulmini recita: 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche. (Ad oggi CEI 81-10)

Dal 1994 tale documentazione (modello A e B) non doveva più essere presentata all’ASL di competenza ma solo all’ISPESL .

Dal gennaio 2002 a seguito del DPR 462/01 la procedura è cambiata radicalmente.

Non c’è più l’obbligo di presentare il modulo B ma si introduce l’obbligo per il datore di lavoro di presentare una copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore dell’impianto elettrico completa di un modulo di accompagnamento all’ISPESL (dal luglio 2010 è diventata INAIL) ed una copia all’ARPAV.

Per il controllo dei LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE il procedimento era diverso.

A seguito del DPR 547/55 venne emanato il D.M 22.12.1958 che era composto da un unico articolo e da due tabelle. La prima tabella formata da 51 punti, prendeva in considerazione i liquidi e i gas presenti in azienda sia in lavorazione che in deposito; mentre la seconda di 65 punti prendeva anche in considerazioni le polveri e le relative lavorazioni.

Era semplice in questo modo anche per il Datore di Lavoro verificare se la sua azienda rientrava nell’obbligo di presentazione del modello A.

Nel caso il Datore di Lavoro accertava che la sua azienda rientrava in uno dei punti di queste due tabelle, doveva presentare il modello “C” Verifiche Installazioni Elettriche in Luoghi Pericolosi nei stessi modi del modello “B”.

MODELLO C

Il D.Lgs 81/08, però al TITOLO XI – Protezioni da atmosfere esplosive Rivoluziona la materia, eliminando il D.M. 22/12/1958 ed introducendo il concetto di “classificazione” e “valutazione del rischio esplosione”.

Tutta una serie di articoli regolano la materia. Dall’art. 287 all’art. 297.

Dal gennaio 2002 a seguito del DPR 462/01 la procedura è cambiata radicalmente.

Non c’è più l’obbligo di presentare il modulo “C” ma si introduce l’obbligo per il datore di lavoro di presentare una copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore dell’impianto elettrico completa di un modulo di accompagnamento all’ARPAV; che successivamente provvederà all’omologazione dell’impianto diversamente da quanto previsto per le verifiche degli impianti di terra e scariche atmosferiche.

DPR 462/01

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.

Art. 2.

Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Messa in esercizio e omologazione dell’impianto

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.

2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.

3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 e’ presentata allo stesso.

Art. 3.

Verifiche a campione

1. L’ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all’ASL o ARPA.

2. omissis.

3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 4.

Verifiche periodiche – Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 5.

Messa in esercizio e omologazione

1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.

2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell’impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.

3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.

4. L’omologazione è effettuata dalle ASL o dall’ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.

5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello.

6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 6.

Verifiche periodiche – Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.

2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 7.

Verifiche straordinarie

1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall’ASL o dall’ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero  delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.

2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:

a) esito negativo della verifica periodica;

b) modifica sostanziale dell’impianto;

c) richiesta del datore del lavoro.

Art. 8.

Variazioni relative agli impianti

1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’ufficio competente per territorio dell’ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.

Riassumendo l’azienda deve avere in azienda o il modello “B” “Verifiche Impianti di Messa a Terra” con timbro di avvenuta ricevuta all’ENPI, o ASL o ISPESL se riferito fino al gennaio 2001 (entrata in vigore del DPR 462/01)  oppure il certificato di conformità completo di TUTTI gli allegati obbligatori con lettera di accompagnamento e ricevuta di avvenuta presentazione all’ISPESL ora INAIL e all’ARPAV.

In base alla periodicità gli eventuali verbali di verifica periodica.