Entro trenta giorni dalla messa in esercizio di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore (art.2 del d.p.r. 462/01) ai sensi del d.m. 37/08 all’unità operativa territoriale INAIL competente e all’ASL/ARPA .
Non sono soggetti ad obbligo di denuncia gli impianti di terra realizzati esclusivamente per ragioni funzionali ed i sistemi di protezione dai contatti indiretti che non si basano sull’interruzione automatica dell’alimentazione (ad es: doppio isolamento completo).
La verifica dell’impianto di messa a terra è l’insieme delle procedure con le quali si accerta la rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza (CEI 0-14, CEI 64-14, CEI 0-11) e norme specifiche. Essa comprende esame a vista e prove strumentali.
La verifica viene condotta tenendo come riferimento le Norme CEI interessate e le guide CEI specifiche, in particolare la norma CEI 64-14 e si sviluppa nelle seguenti fasi:
Esame della documentazione tecnica
Presa visione di progetti e schemi per l’organizzazione delle fasi successive.
Esame a vista del luogo e dell’impianto
Presa visione di progetti e schemi per l’organizzazione delle fasi successive.
Effettuazione di prove strumentali
- Prova di continuità dei conduttori di terra e di protezione ed equipotenziali. Prove di funzionamento.
- Misura della resistenza di terra.
- Misura dell’impedenza dell’anello di guasto.
- Misura dell’impedenza dei conduttori di protezione e della resistenza dei collegamenti equipotenziali.
Redazione del verbale di verifica e del rapporto di verifica
FREQUENZA DELLE VERIFICHE DI LEGGE
La periodicità delle suddette verifiche dipende dal tipo di impianto.
Gli impianti di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati ogni:
- due anni, studi medici, cantieri, luoghi a maggior rischio in caso d’incendio (ad es. attività soggette al Certificato Prevenzione Incendi), impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
- cinque anni in tutti gli altri casi.