IMPIANTI DI MESSA A TERRA 2018-02-07T11:15:38+00:00

Entro trenta giorni dalla messa in esercizio di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore (art.2 del d.p.r. 462/01) ai sensi del d.m. 37/08 all’unità operativa territoriale INAIL competente e all’ASL/ARPA .

Non sono soggetti ad obbligo di denuncia gli impianti di terra realizzati esclusivamente per ragioni funzionali ed i sistemi di protezione dai contatti indiretti che non si basano sull’interruzione automatica dell’alimentazione (ad es: doppio isolamento completo).

La verifica dell’impianto di messa a terra è l’insieme delle procedure con le quali si accerta la rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza (CEI 0-14, CEI 64-14, CEI 0-11) e norme specifiche. Essa comprende esame a vista e prove strumentali.

La verifica viene condotta tenendo come riferimento le Norme CEI interessate e le guide CEI specifiche, in particolare la norma CEI 64-14 e si sviluppa nelle seguenti fasi:

Esame della documentazione tecnica
Presa visione di progetti e schemi per l’organizzazione delle fasi successive.

Esame a vista del luogo e dell’impianto
Presa visione di progetti e schemi per l’organizzazione delle fasi successive.

Effettuazione di prove strumentali

  • Prova di continuità dei conduttori di terra e di protezione ed equipotenziali. Prove di funzionamento.
  • Misura della resistenza di terra.
  • Misura dell’impedenza dell’anello di guasto.
  • Misura dell’impedenza dei conduttori di protezione e della resistenza dei collegamenti equipotenziali.

Redazione del verbale di verifica e del rapporto di verifica

FREQUENZA DELLE VERIFICHE DI LEGGE

La periodicità delle suddette verifiche  dipende dal tipo di impianto.
Gli impianti di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati ogni:

  • due anni, studi medici, cantieri, luoghi a maggior rischio in caso d’incendio (ad es. attività soggette al Certificato Prevenzione Incendi), impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
  • cinque anni in tutti gli altri casi.

ORGANISMO ABILITATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SECONDO DPR 462/01  – Scarica