Quadro sinottico degli obblighi previsti per gli impianti nuovi o con modifiche sostanziali
Impianto | Omologazione | Verifica a campione | Periodicità della verifica | Verificatore |
Impianti di terra in locali ordinari | Tramite la dichiarazione di conformità dell’installatore | INAIL | Cinque anni | ASL o Organismo |
Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (Nota 1) |
Tramite la dichiarazione di conformità dell’installatore |
INAIL | Cinque anni | ASL o Organismo |
impianti di terra in cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio in caso di incendio (Nota 2) |
Tramite la dichiarazione di conformità dell’installatore |
INAIL | Due anni | ASL o Organismo |
Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche in cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio in caso di incendio (Nota 2) |
Tramite la dichiarazione di conformità dell’installatore |
INAIL | Due anni | ASL o Organismo |
Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (Nota 3) |
SI ASL |
INAIL | Due anni | ASL o Organismo |
(NOTA 1) – Installazioni e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche
Sono soggette all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 2 comma 2 del DPR 22 ottobre 2001, n. 462 le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, relativi a strutture non autoprotette, rientranti negli artt. 38 e 39 del DPR 27 aprile 1955, n. 547 e nelle tabelle A e B del DPR 26 maggio 1959, n. 689. Qualora le strutture previste dagli art. 38 e 39 del DPR 27 aprile 1955, n.547 siano autoprotette secondo la normativa CEI vigente e per esse non vengano conseguentemente installati impianti e/o dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, si dovrà procedere come di seguito indicato:
• per le strutture previste dall’art. 38 comma a) del DPR 27 aprile 1955, n. 547, il datore di lavoro deve conservare la relazione tecnica sulla valutazione del rischio di fulminazione ed esibirla a richiesta degli organi di vigilanza; • per le strutture previste dall’art. 38 comma b) e 39 del DPR 27 aprile 1955, n. 547, il datore di lavoro deve esibire, in caso di eventuale richiesta dell’organo di vigilanza, la relazione tecnica sulla valutazione del rischio di fulminazione, nei casi in cui non sia direttamente accertabile dall’organo di vigilanza se la struttura si configura di “notevoli dimensioni”, secondo le vigenti Norme CEI 81-1 e 81-4.
(NOTA 2) – Impianti di terra soggetti a verifica periodica biennale o Impianti elettrici nei “cantieri”
Per impianti elettrici nei “cantieri” s’intendono (ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni, e della Norma CEI 64-8/7, sez. 704) gli impianti temporanei realizzati nei cantieri destinati a: – lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, o equipaggiamento, e lavori di trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
– lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
o Impianti elettrici nei “locali adibiti ad uso medico”
Per impianti elettrici nei “locali adibiti ad uso medico” (Norma CEI 64-8/7, Va edizione, Sezione 710) s’intendono gli impianti installati in locali destinati a
scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti. Sono compresi tra questi i locali per trattamenti estetici in cui si fa uso di apparecchi elettrici per uso estetico. Per apparecchio elettrico per uso estetico s’intende un apparecchio elettrico destinato al trattamento estetico che entra in contatto fisico o elettrico col soggetto trattato e/o trasferisce energia verso o dal soggetto trattato. Analogo il discorso per gli ambulatori veterinari.
o Impianti elettrici nei “locali a maggior rischio in caso di incendio”
Secondo la norma CEI 64-8/7, Va edizione, le caratteristiche di valutazione dei rischi di incendio ai fini della classificazione degli ambienti secondo gli arti coli 751.03.2, 751.03.4 devono essere considerate come dati di progetto (secondo la Guida CEI 0-2) e pertanto tenuti in considerazione in ambito di progetto dell’impianto elettrico. Secondo l’art. 751.03.1.1 sopra citato il rischio relativo all’incendio dipende dalla probabilità che esso si verifichi e/o dall’entità del danno per le persone, gli animali e le cose.
L’individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso di incendio dipende da una molteplicità di parametri, quali per esempio:
– densità di affollamento
– massimo affollamento ipotizzabile
– capacità di deflusso e di sfollamento
– entità del danno ad animali e/o cose
– comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nell’edificio
– presenza di materiali combustibili
– tipo di utilizzazione dell’ambiente
– situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio ( adeguati mezzi di segnalazione ed estinzione incendi, piano di emergenza e di sfollamento, addestramento del personale distanza del più vicino distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esistenza dei vigili del fuoco aziendali.
Tali parametri devono essere opportunamente esaminati nel più vasto ambito della valutazione dei rischi e della prevenzione incendi, a monte del progetto elettrico (ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.M. 10 marzo 1998).
Al fine di definire le caratteristiche dell’impianto elettrico, detti ambienti sono raggruppati come segue:
• ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento o per l’elevato danno ad animali o cose (ospedali, carceri, locali sotterranei frequentati dal pubblico)
• ambienti a maggior rischio in caso di incendio in quanto aventi strutture portanti combustibili (edifici costruiti completamente in legno senza particolari requisiti antincendio, ad esempio le baite)
• ambienti a maggior rischio in caso di incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali (vedi allegato B della norma).
In generale, in assenza di valutazioni eseguite nel rispetto di quanto indicato nel capo precedente (cfr. punto 751.03.1.1 CEI 64-8 ), gli ambienti dove si svolgono le attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, che implicano il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale del Vigili del Fuoco, sono considerati a maggior rischio in caso di incendio.
(NOTA 3) – Luoghi con pericolo di esplosione
Rientrano tra i luoghi con pericolo di esplosione:
a) luoghi di lavoro con presenza di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri (art. 88 ter. comma 1 D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626, come modificato dal D.Lgs 12 giugno 2003, n. 233);
b) luoghi di lavoro con presenza di materie esplosive (fabbricazione, deposito, manipolazione, ecc., elencate al punto 51 della tabella A del D.M. 22.12.58, ovvero materie esplosive considerate tali dal regolamento al T.U.L.P.S. al RD 6.5.1940, n. 635).
QUADRO SINOTTICO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI PER GLI IMPIANTI NUOVI O CON MODIFICHE SOSTANZIALI
Impianto | Omologazione | Verifica a campione | Periodicità della verifica | Verificatore |
Impianti di terra in locali ordinari | Tramite la dichiarazione di conformità dell’installatore | INAIL | Cinque anni | ASL o Organismo |
Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (Nota 1) |
Tramite la dichiarazione di conformità dell’installatore |
INAIL | Cinque anni | ASL o Organismo |
impianti di terra in cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio in caso di incendio (Nota 2) |
Tramite la dichiarazione di conformità dell’installatore |
INAIL | Due anni | ASL o Organismo |
Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche in cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio in caso di incendio (Nota 2) |
Tramite la dichiarazione di conformità dell’installatore |
INAIL | Due anni | ASL o Organismo |
Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (Nota 3) |
SI ASL |
INAIL | Due anni | ASL o Organismo |
(NOTA 1) – Installazioni e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche
Sono soggette all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 2 comma 2 del DPR 22 ottobre 2001, n. 462 le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, relativi a strutture non autoprotette, rientranti negli artt. 38 e 39 del DPR 27 aprile 1955, n. 547 e nelle tabelle A e B del DPR 26 maggio 1959, n. 689. Qualora le strutture previste dagli art. 38 e 39 del DPR 27 aprile 1955, n.547 siano autoprotette secondo la normativa CEI vigente e per esse non vengano conseguentemente installati impianti e/o dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, si dovrà procedere come di seguito indicato:
• per le strutture previste dall’art. 38 comma a) del DPR 27 aprile 1955, n. 547, il datore di lavoro deve conservare la relazione tecnica sulla valutazione del rischio di fulminazione ed esibirla a richiesta degli organi di vigilanza; • per le strutture previste dall’art. 38 comma b) e 39 del DPR 27 aprile 1955, n. 547, il datore di lavoro deve esibire, in caso di eventuale richiesta dell’organo di vigilanza, la relazione tecnica sulla valutazione del rischio di fulminazione, nei casi in cui non sia direttamente accertabile dall’organo di vigilanza se la struttura si configura di “notevoli dimensioni”, secondo le vigenti Norme CEI 81-1 e 81-4.
(NOTA 2) – Impianti di terra soggetti a verifica periodica biennale o Impianti elettrici nei “cantieri”
Per impianti elettrici nei “cantieri” s’intendono (ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni, e della Norma CEI 64-8/7, sez. 704) gli impianti temporanei realizzati nei cantieri destinati a: – lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, o equipaggiamento, e lavori di trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
– lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
o Impianti elettrici nei “locali adibiti ad uso medico”
Per impianti elettrici nei “locali adibiti ad uso medico” (Norma CEI 64-8/7, Va edizione, Sezione 710) s’intendono gli impianti installati in locali destinati a
scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti. Sono compresi tra questi i locali per trattamenti estetici in cui si fa uso di apparecchi elettrici per uso estetico. Per apparecchio elettrico per uso estetico s’intende un apparecchio elettrico destinato al trattamento estetico che entra in contatto fisico o elettrico col soggetto trattato e/o trasferisce energia verso o dal soggetto trattato. Analogo il discorso per gli ambulatori veterinari.
o Impianti elettrici nei “locali a maggior rischio in caso di incendio”
Secondo la norma CEI 64-8/7, Va edizione, le caratteristiche di valutazione dei rischi di incendio ai fini della classificazione degli ambienti secondo gli arti coli 751.03.2, 751.03.4 devono essere considerate come dati di progetto (secondo la Guida CEI 0-2) e pertanto tenuti in considerazione in ambito di progetto dell’impianto elettrico. Secondo l’art. 751.03.1.1 sopra citato il rischio relativo all’incendio dipende dalla probabilità che esso si verifichi e/o dall’entità del danno per le persone, gli animali e le cose.
L’individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso di incendio dipende da una molteplicità di parametri, quali per esempio:
– densità di affollamento
– massimo affollamento ipotizzabile
– capacità di deflusso e di sfollamento
– entità del danno ad animali e/o cose
– comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nell’edificio
– presenza di materiali combustibili
– tipo di utilizzazione dell’ambiente
– situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio ( adeguati mezzi di segnalazione ed estinzione incendi, piano di emergenza e di sfollamento, addestramento del personale distanza del più vicino distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esistenza dei vigili del fuoco aziendali.
Tali parametri devono essere opportunamente esaminati nel più vasto ambito della valutazione dei rischi e della prevenzione incendi, a monte del progetto elettrico (ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.M. 10 marzo 1998).
Al fine di definire le caratteristiche dell’impianto elettrico, detti ambienti sono raggruppati come segue:
• ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento o per l’elevato danno ad animali o cose (ospedali, carceri, locali sotterranei frequentati dal pubblico)
• ambienti a maggior rischio in caso di incendio in quanto aventi strutture portanti combustibili (edifici costruiti completamente in legno senza particolari requisiti antincendio, ad esempio le baite)
• ambienti a maggior rischio in caso di incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali (vedi allegato B della norma).
In generale, in assenza di valutazioni eseguite nel rispetto di quanto indicato nel capo precedente (cfr. punto 751.03.1.1 CEI 64-8 ), gli ambienti dove si svolgono le attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, che implicano il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale del Vigili del Fuoco, sono considerati a maggior rischio in caso di incendio.
(NOTA 3) – Luoghi con pericolo di esplosione
Rientrano tra i luoghi con pericolo di esplosione:
a) luoghi di lavoro con presenza di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri (art. 88 ter. comma 1 D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626, come modificato dal D.Lgs 12 giugno 2003, n. 233);
b) luoghi di lavoro con presenza di materie esplosive (fabbricazione, deposito, manipolazione, ecc., elencate al punto 51 della tabella A del D.M. 22.12.58, ovvero materie esplosive considerate tali dal regolamento al T.U.L.P.S. al RD 6.5.1940, n. 635).
Impianto | Omologazione | Verifica a campione | Periodicità della verifica | Verificatore |
Impianti di terra in locali ordinari
|
Tramite la dichiarazione di conformità dell’installatore
|
INAIL
|
Cinque anni
|
ASL o |
Organismo | ||||
Installazioni | Tramite la |
INAIL
|
Cinque anni
|
ASL o |
e dispositivi | dichiarazione | Organismo | ||
di protezione | di conformità | |||
contro le scariche | dell’installatore | |||
atmosferiche | ||||
(Nota 1) | ||||
impianti di terra | Tramite la |
INAIL
|
Due anni
|
ASL o |
in cantieri, locali | dichiarazione | Organismo | ||
medici, ambienti a | di conformità | |||
maggior rischio in | dell’installatore | |||
caso di incendio | ||||
(Nota 2) | ||||
Dispositivi di | Tramite la |
INAIL
|
Due anni
|
ASL o |
protezione contro le | dichiarazione | Organismo | ||
scariche atmosferiche | di conformità | |||
in cantieri, locali | dell’installatore | |||
medici, ambienti a | ||||
maggior rischio in caso
|
||||
di incendio | ||||
(Nota 2) | ||||
Impianti elettrici in | SI |
INAIL
|
Due anni
|
ASL o |
luoghi con pericolo di | ASL | Organismo | ||
esplosione | ||||
(Nota 3) |